LEGITTIMA DIFESA:

PIÙ SICUREZZA O GRILLETTO FACILE?

6 marzo 2019, via libera della Camera per il testo sulla Legittima Difesa contenente gli articoli della riforma tanto voluta dalla Lega e dal centrodestra. Il sì da Montecitorio ha registrato 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. Il disegno di legge tornerà al Senato il 26 marzo per una nuova votazione: il testo arrivato alla Camera conteneva un errore sulle coperture subito corretto da un emendamento della maggioranza. Una volta votato in Senato, diventerà legge dello Stato.

Presto sarà legge” (a marzo) ha dichiarato Matteo Salvini.

Tra i pentastellati, 165 deputati hanno votato sì, 25 non hanno partecipato. Hanno votato a favore anche Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Inasprimento delle pene per furti e rapine, modifica all’eccesso colposo di legittima difesa, pena e risarcimento, violazione di domicilio, esclusione della responsabilità civile, patrocinio gratuito, priorità ai processi sulla legittima difesa.

Approfondiamo i 9 articoli del testo appena approvato alla Camera, tutti i punti previsti dal disegno di legge per il quale “la difesa è sempre legittima”.

LEGITTIMA DIFESA: ART. 1 – LA DIFESA È ‘SEMPRE’ LEGITTIMA

Partiamo dal primo articolo, il più discusso.

Questa norma modifica il comma 2 dell’articolo 52 del codice penale prevedendo che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” tra offesa e difesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614 primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione“.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone“.

In sostanza, chi subisce un’aggressione potrà difendersi anche di fronte alla semplice “minaccia dell’uso di armi“. Affinché scatti la legittima difesa, dunque, non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano. Sarà sufficiente la sola minaccia di utilizzarla (non espressamente rivolta alla persona).

 

ARTICOLO 2 – MODIFICA ALL’ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA

Tra le cause di non punibilità, viene inserito anche il caso di chi si difende in “stato di grave turbamento“. Nel secondo articolo si legge: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61 (primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto“.

In breve, nel considerare l’eccesso di legittima difesa, non è punibile chi commette il fatto (in determinate circostanze) per salvaguardare la propria ed altrui incolumità agendo in ‘stato di grave turbamento’ dovuto alla circostanza di pericolo in atto (aggressione notturna, donne sole aggredite, presenza di figli minori, ecc.). Il ‘grave turbamento’, oltretutto, è anche legato all’età della persona costretta a difendersi.

L’idea di eccesso colposo (di proporzione tra offesa e difesa), di fatto, scompare.

 

ARTICOLO 3 – PENA E RISARCIMENTO

Questo punto modifica l’articolo 165 del c.p. riguardante la sospensione ‘condizionale’ della pena.

Con la riforma si prevede che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento totale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

 

ARTICOLO 4 – VIOLAZIONE DI DOMICILIO

La riforma inasprisce le pene per chi viola il domicilio modificando l’art. 614 del c.p.

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni“.

La norma sottintende la violazione di ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Una volta approvata la modifica, le pene verranno aumentate da uno a quattro anni e da due a sei anni.

 

ARTICOLO 5 – FURTO IN APPARTAMENTO E SCIPPO

Aumentano le pene anche per i furti in abitazione e furti con strappo.

nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). Inasprite anche le condotte aggravate: il minimo sale a cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta pari a dieci anni. La multa è rideterminata da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro).

S’introduce l’obbligo di risarcimento dei danni procurati alle vittime. Chi ruba, prima restituisce e paga i danni, altrimenti va in arresto subito.

 

ARTICOLO 6 – AUMENTO PENE PER RAPINA

Con la riforma aumentano anche le pene per il reato dell’articolo 628 del codice penale (rapina). La reclusione minima per il reato di rapina è elevata da 4 a 5 anni, quella massima resta fissata a dieci anni.

Per le rapine aggravate e pluriaggravate, il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare, per la rapina aggravata la reclusione minima va da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata “da 2.000 a 4.000 euro” (sostituendo l’attuale “da 1.290 a 3.098 euro”).

Per le rapine pluriaggravate, la reclusione sale nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.500 a 4.000 euro” (sostituendo l’attuale “da 1.538 a 3.098 euro”).

ARTICOLO 7 – ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri“.

È questa la nuova norma passata con 365 voti alla Camera, che va a modificare l’articolo 2044 del codice civile.

Ciò significa che chi compie il fatto non sarà considerato responsabile a livello civile. In sostanza, chi ha agito per legittima difesa (se assolto in sede penale) non sarà costretto a pagare un risarcimento ad eventuali danni.

Inoltre, in caso di eccesso colposo, il danneggiato avrà diritto ad un’indennità. Tale indennità sarà calcolata dal giudice tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato“.

ARTICOLO 8 – PATROCINIO GRATUITO

Il disegno di legge introduce il patrocinio a spese dello Stato a favore di chi viene assolto, prosciolto o archiviato per fatti compiuti in condizioni di legittima difesa (anche in caso di eccesso colposo).

Chi si è difeso non sarà più costretto a pagare per dimostrare la sua innocenza.

ARTICOLO 9 – PRIORITÀ AI PROCESSI SULLA LEGITTIMA DIFESA

Con questa riforma appena approvata alla Camera i processi riguardanti delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose compiuti in caso di legittima difesa devono avere la priorità.

Si tende, quindi, ad evitare lungaggini processuali.

 

DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ PER L’ARTICOLO 1

Secondo quanto riporta AdnKronos, all’interno del M5S circolano dubbi di incostituzionalità in riferimento all’Articolo 1. Nei casi di legittima difesa domiciliare, sussiste ‘sempre’ il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. In sostanza, viene considerata sempre legittima qualsiasi reazione difensiva anche se sproporzionata. Tale modifica conterrebbe elementi di incostituzionalità.

La difesa in casa è sempre legittima, chi si difende in casa con un’arma reagendo contro un ladro o rapinatore verrà indagato, finirà davanti al giudice ma il magistrato dovrà tenere conto che “agisce sempre in stato di legittima difesa chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica”.

C’è da sottolineare il ‘dettaglio’ che gli atti sono ‘proporzionati’ a prescindere dal tipo di pericolo che si trova di fronte chi reagisce. Basterà anche la semplice “minaccia dell’uso di armi” o altri mezzi idonei.

 

PRECISAZIONI DEL M5S E DUBBI DELLA MAGISTRATURA

Il M5S ci tiene a precisare che questa imminente legge non intende creare una situazione da Far West.

Di Maio ha sottolineato che “approvando questa legge si comincia a dire che si possono utilizzare di più le armi e questo non è il mio modello di Paese. Il mio obiettivo è comunque spiegare ai cittadini che la difesa personale va bene ma i cittadini devono essere difesi prima di tutto dallo Stato e dalle forze dell’ordine“.

Le regole sul possesso di armi restano invariate. È impossibile impedire che partano le indagini se un malintenzionato viene ferito o rimane ucciso, così come spetterà al giudice valutare caso per caso. Se chi ha agito per legittima difesa verrà sottoposto a processo e dimostrerà la propria innocenza, lo Stato gli rimborserà le spese legali. I processi riguardanti questi casi avranno la priorità rispetto agli altri e si concluderanno prima”.

Il capogruppo del M5S Francesco D’Uva ha precisato che “Non ci sarà alcun Far West, le indagini saranno sempre in mano ai magistrati”.

Al giudice spetterà l’ultima parola nel caso in cui si ricorra ad un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la legittima difesa della propria o altrui incolumità oppure dei propri o altrui beni.

Intanto, all’interno della magistratura, c’è chi non fa salti di gioia. Oltre ai dubbi di incostituzionalità, qualcuno considera il disegno di legge sulla Legittima Difesa una riforma che complica l’accertamento giudiziario.

Gli esperti di diritto sono convinti che la legge non cambierà nulla o quasi. L’aggiunta dell’avverbio ‘sempre’ (Articolo 1) non esclude una certa discrezionalità da parte dei giudici.

Secondo la rivista Diritto penale contemporaneo, tutte le novità della riforma sono già presenti nell’attuale codice penale: è inutile ricorrere a modifiche che, per certi versi, porranno problemi di legittimità costituzionale.

 

IL CONCETTO DI LEGITTIMA DIFESA

Il concetto di legittima difesa resta quello di sempre: affinché si possa parlare di ‘difesa’ deve esserci un’aggressione in atto. Sparare e uccidere un ladro che sta scappando o che è immobilizzato e incapace di fare del male resta omicidio volontario.

La riforma non ha nessuna intenzione di legittimare ad uccidere né di aumentare la diffusione di armi. È una norma che garantisce i diritti individuali.

Come conferma Giulia Bongiorno: “Parto dal presupposto che chiunque entri in casa altrui per rubare, uccidere, violentare deve accettare la conseguenza che chi è in casa deve potersi difendere. Questo non significa sparare alle spalle di chi entra ma dà il semplice diritto di respingere. La novità è questa: se ci si difende in uno stato di turbamento o di paura ci sarà la possibilità di non finire sul banco degli imputati“.

Essere più armati in casa equivale ad essere più sicuri?

 Noi di Più Sicurezza possiamo rinunciare ad un porto d’armi,

ma non potremmo mai rinunciare ad un sistema antintrusione, antifurto e antirapina che impedisca di essere minacciati all’interno della propria abitazioni o attività

 Prevenire è meglio che sparare…

Francesco Ciano