SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI: LE NUOVE REGOLE

Dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei condomini. Regole che si riferiscono al provvedimento “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” apportate dal decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019.

Quali sono le nuove misure che integrano la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione?

Cosa cambia?

Il focus del nostro approfondimento risponde a questa domanda.

NUOVE REGOLE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI: PERCHÉ

Il nuovo provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 rappresenta un adeguamento ed aggiornamento legato all’evoluzione della normativa di prevenzione incendi verificatasi negli ultimi 30 anni.

La nuova disciplina si rivolge soprattutto alle misure per la gestione della sicurezza (ordinaria e di emergenza) e ai relativi requisiti delle facciate.

L’integrazione della disciplina di nuova adozione si riferisce anche a edifici di grande altezza da salvaguardare con adeguate misure in proporzione al livello di rischio incendio. A tale scopo, le nuove regole indicano gli obiettivi da valutare.

EDIFICI OGGETTO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Per il nostro approfondimento abbiamo usato un titolo generico, “Sicurezza antincendio nei condomini”. In realtà, le nuove regole vigenti dal 6 maggio riguardano determinate tipologie di edifici.

Devono essere adottate per gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli già esistenti oggetto di interventi dopo il 6 maggio 2019 che necessitano di realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie che va oltre il 50% di quella complessiva delle facciate stesse.

Diversamente, le nuove regole non si applicano per edifici di civile abitazione per cui sono stati programmati (o sono in corso), alla data di entrata in vigore del decreto, lavori di realizzazione o rifacimento delle facciate secondo un piano approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco ex art. 3 del d.P.R. n. 151/2011. L’importante è che, per i lavori di questi edifici, siano stati ottenuti gli atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti (SCIA antincendio).

In caso di inottemperanza, tale obbligo è penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.

SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI: OBIETTIVI E REQUISITI

Il decreto entrato in vigore il 6 maggio scorso determina i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate per gli edifici soggetti alle misure di prevenzione incendi di cui al d.P.R. n. 151/2011.

Tali requisiti di sicurezza vengono valutati sulla base di determinati obiettivi ovvero:

  • Contenere la possibilità di propagazione di un incendio che si origina all’interno dell’edificio, dovuto a fiamme o fumi caldi che fuoriescono dai vani, aperture, cavità verticali della facciata, spazi presenti tra la facciata e la testa del solaio oppure tra la facciata e la testa di una parete di separazione antincendio. Tale rischio prevede il coinvolgimento di altri spazi con conseguente sviluppo di incendi in senso orizzontale o verticale, sempre all’interno dell’edificio;
  • Limitare la possibilità di incendio di una facciata e seguente propagazione originato da un fuoco nella parte esterna dell’edificio (coinvolgendo la base dell’edificio stesso, un edificio adiacente o la strada);
  • Limitare o evitare del tutto, in caso d’incendio, la caduta di porzioni della facciata (frammenti di vetro o altro) che può compromettere l’evacuazione degli occupanti dell’edificio o l’intervento dei Vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato nel decreto, per raggiungere questi obiettivi si può fare riferimento, in sede di valutazione progettuale, alla guida tecnica denominata “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili“. Questa guida è allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15/04/2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’Interno.

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI: INTRODOTTO IL PUNTO 9-BIS

La nuova disciplina prevede la modifica delle norme tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno n. 246 del 16 maggio 1987: sostituisce il punto 9 (“Deroghe“) introducendo il punto 9-bis (“Gestione della sicurezza antincendio“).

Queste nuove disposizioni si applicano, come abbiamo accennato, agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed agli edifici già esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto) che necessitano di realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie che va oltre il 50% di quella complessiva delle facciate stesse.

Gli edifici già esistenti dovranno adeguarsi alle  nuove misure entro:

  • 2 anni dal 6 maggio 2019 (ovvero entro maggio 2021) in riferimento all’installazione (se prevista) degli impianti d’allarme incendio (con segnalazione manuale) e dei sistemi di allarme vocale in casi di emergenza;
  • Un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro maggio 2020) per le altre disposizioni.

SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO CONDOMINI: BISOGNA ESSERE… ALL’ALTEZZA

Il decreto ha aggiornato i Livelli di Prestazione Antincendio (L.P.) relativi all’altezza antincendio dell’edificio. Questa altezza è pari all’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano agibile o abitabile (con esclusione dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso.

Di seguito, riportiamo i Livelli di Prestazione Antincendio aggiornati dal decreto in base all’altezza antincendi degli edifici:

– L.P.0 (da 12 a 24 metri);

– L.P.1 (da 24 a 54 metri);

– L.P.2 (da più di 54 metri fino a 80 metri);

– L.P.3 (oltre gli 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, con oltre 1000 occupanti).

Per la sola categoria L.P. 0, il decreto indica anche le misure da attuare in caso d’incendio; per le restanti categorie, specifica le misure preventive antincendio e la pianificazione dell’emergenza.

Per edifici di altezza superiore a 24 metri (L.P. 1), nel caso in cui siano presenti attività previste nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, che comunicano con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, ecc.), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore.

COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ

Per le quattro categorie L.P. precedentemente elencate, nel decreto vengono specificati compiti e funzioni del Responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.

Il Responsabile dell’attività è tenuto a:

  • Pianificare (e verificare periodicamente) le misure da attuare in caso d’incendio;
  • Informare gli occupanti sulle misure di sicurezza e procedure d’emergenza;
  • Mantenere in efficienza sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio;
  • Effettuare controlli periodici ed interventi di manutenzione;
  • Esporre cartellonistica indicante precauzioni e divieti, numeri telefonici ed istruzioni per l’esodo in emergenza;
  • Per le aree comuni, verificare l’osservanza di divieti, limitazioni e condizioni di esercizio.

In riferimento alle categorie L.P.1 e L.P.3, sono previste due particolari misure:

GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio), una serie di misure organizzative e gestionali sia in condizioni ordinarie di sicurezza sia in fase di emergenza. Prevede una struttura organizzativa in grado di adottare determinati compiti, azioni e procedure in termini sia di prevenzione sia di pianificazione dell’emergenza;

– Misure antincendio preventive di tipo tecnico – gestionale che vanno ad integrare le misure già previste nell’allegato al D.M. n. 246 del 16 maggio 1987 allo scopo di completare la strategia antincendio e ridurre il rischio.

Per la sola categoria L.P.3 s’introduce il concetto di:

  • Centro Gestionale per l’Emergenza locale destinato al coordinamento delle operazioni in fase di emergenza anche ad uso non esclusivo (reception, portineria, centralino, ecc.); 
  • EVAC, sistema di allarme vocale per scopi di emergenza.

Per gli edifici con Livelli di Prestazione Antincendio 3, il Responsabile dell’attività dovrà nominare un coordinatore dell’emergenza, una persona formata e informata che sia in possesso di attestato d’idoneità tecnica rilasciato dal Comando VVF dopo aver frequentato un corso di rischio antincendio elevato (come previsto dal DM 10.03.1998).

Più Sicurezza fornisce Sistemi di Rilevazione Incendio in grado di individuare precocemente ed automaticamente gli effetti di un incendio (in particolare, fumo) al fine di attivare tempestivamente misure preventive e gestionali.

Francesco Ciano