VIDEOSORVEGLIANZA CON AUDIO E PRIVACY

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

La tutela della proprietà privata e della sicurezza personale è un sacrosanto diritto per ognuno di noi, ma è necessario conoscere la legge, il confine tra videosorveglianza con audio e privacy.

Il diritto di difendersi non deve scontrarsi con la tutela della privacy. La tua sicurezza non deve mai superare i limiti legali che impongono la tutela della riservatezza delle altre persone.

Puoi tranquillamente installare un impianto di videosorveglianza in casa tua ma non puoi assolutamente farlo nell’abitazione di un’altra persona perché, effettuando riprese audio e video in casa di altri, commetteresti un reato (punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni).

Se decidi di installare un impianto di videosorveglianza esterno (la classica telecamera che punta verso il cortile di casa) devi attenerti ad un paio di regole fondamentali: la telecamera va usata all’unico scopo di tutelare la tua abitazione e deve riprendere solo gli spazi della tua proprietà escludendo quelli altrui. Riprendendo anche solo una porzione degli spazi altrui (la porta di casa o la finestra di un vicino) commetteresti il reato di interferenze illecite. Scale condominiali e pianerottoli non sono considerati luoghi privati bensì destinati a più soggetti: di conseguenza, non rientrano nel reato di interferenze illecite.

Probabilmente, tutto questo (associato alle riprese video) lo sapevi già, ma come la mettiamo con le riprese audio? La videosorveglianza con audio è legale o no?

VIDEOSORVEGLIANZA CON AUDIO: QUANDO SI VIOLA LA PRIVACY

Quanto stabilito per le riprese video vale anche per le riprese audio, sonore.

Si commette reato di interferenze illecite indipendentemente dal fatto che si tratti di riprese visive o sonore allo scopo di carpire informazioni private di altre persone, che vanno ben oltre la tutela dei propri interessi.

Quando la videosorveglianza con audio (come quella video) registra dati privati, si rischia la violazione della privacy. Non corri questo rischio se le informazioni altrui carpite sono irrilevanti o non sono distinguibili al punto tale da ledere la riservatezza.

VIDEOSORVEGLIANZA CON AUDIO E VIDEO: IL CONFINE TRA SICUREZZA E PRIVACY

Riprese effettuate in un luogo pubblico o in aree condominiali non integrano il reato di interferenze illecite ma devi stare attento a mantenere il giusto equilibrio tra sicurezza e privacy senza mai violare il diritto alla riservatezza andando a registrare ‘spezzoni’ di vita altrui. Se superi questo confine commetti violazione della privacy.

Anche nel caso in cui tu intenda installare telecamere esterne (ad esempio fuori dal tuo cancello) per sorvegliare l’ingresso e tutto ciò che succede fuori dalla tua proprietà, fai attenzione. L’utilizzo di questo sistema è lecito se, per esempio, la telecamera riprende i piedi dei passanti senza, peraltro, registrare le loro conversazioni. Diversamente, se riprende i volti e registra le conversazioni delle persone, stai violando la privacy. Non puoi farlo neanche per garantire la tua sicurezza.

La legge vieta la diffusione di immagini e audio non autorizzate delle persone riprese e registrate ovvero senza il loro consenso.

In riferimento alla registrazione audio, la questione si fa ancora più delicata perché anche quando non si riprende un volto è possibile la ripresa sonora. Ecco perché la videosorveglianza con audio deve essere ancora più accurata e ‘attenta’ alla privacy al fine di evitare condotte illecite. La soluzione ottimale, quindi, è installare un impianto non in grado di registrare conversazioni private di altre persone.

IL PRIVATO PUÒ INSTALLARE TELECAMERE SU STRADA PER PROTEGGERE CASA E FAMIGLIA

 Una recente sentenza della Corte di Cassazione (pubblicata da ANSA il 13 maggio scorso) – nel bilanciare il ‘fastidio’ arrecato al vicinato con l’effettiva necessità di sicurezza – ha stabilito che il privato può installare telecamere sulle mura perimetrali esterne di palazzi e singole abitazioni. Devono essere puntate per riprendere ciò che accade nella pubblica via.

Non si commette reato nei confronti di chi vive o lavora nella stessa strada se le telecamere di videosorveglianza con audio vengono posizionate per tutelare la sicurezza propria, dei familiari e dei propri beni. Basta apporre cartelli di avviso della presenza delle telecamere, nient’altro che questo.

 

VIDEOSORVEGLIANZA CON AUDIO PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

Il discorso cambia quando entrano in ballo la sicurezza e la tutela dell’ordine pubblico.

Possono essere installati sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici esclusivamente nel caso in cui sussistano giustificati motivi di pubblica sicurezza la cui valutazione spetta all’amministrazione pubblica.

Un soggetto pubblico può farlo per svolgere funzioni istituzionali (di prevenzione o repressione di un concreto pericolo).

Naturalmente, è necessario ottenere un’autorizzazione, un provvedimento che stabilisca limiti e modalità nella gestione della videosorveglianza, dettagli come ad esempio il tipo di apparecchiatura da installare, come utilizzarla, da chi acquistarla, il personale incaricato a visionare i filmati.

Di regola, è necessario segnalare la presenza di sistemi di videosorveglianza installati in luoghi pubblici per avvisare chiunque si avvicini all’area video sorvegliata, ma le riprese effettuate a scopo di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico rappresentano un’eccezione. Soprattutto se finalizzate alla prevenzione di reati o atti di vandalismo e sicurezza sul lavoro, l’obbligo di segnalazione non è necessario.

VIDEOSORVEGLIANZA CON AUDIO SUI POSTI DI LAVORO: GLI EFFETTI DEL JOBS ACT

Le disposizioni di attuazione del Jobs Act hanno modificato lo Statuto dei lavoratori che, nel tutelare la libertà e dignità del lavoratore, sanciva il divieto assoluto di utilizzare sistemi audiovisivi o di altra natura allo scopo di controllare l’attività del lavoratore a distanza (art. 4). Con il DL n. 151/2015 (art. 23) e la successiva integrazione del DL n. 185/2016 (art. 5) i poteri di controllo del datore di lavoro sui dipendenti si è decisamente rafforzato.

Gli impianti audiovisivi per il controllo dell’attività dei lavoratori possono essere utilizzati per esigenze di sicurezza del lavoro, organizzative e produttive (in via esclusiva) oppure di tutela del patrimonio aziendale.

Il controllo è ammesso solo sulle attività prestate dal lavoratore, non sulla persona del lavoratore stesso, per evitare la violazione della privacy. Il monitoraggio delle attività deve essere episodico, non prolungato.

Prima di installare impianti di videosorveglianza con audio, il datore di lavoro deve siglare un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria ed un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale: in mancanza di accordo, è necessario ottenere l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In ogni caso, datore di lavoro e lavoratore per legge non possono accordarsi senza intermediari: il consenso del lavoratore potrebbe essere viziato per il timore della mancata assunzione.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere sia video sia audio (incluso l’utilizzo di microfoni) ma, nel secondo caso, la questione è più delicata e viene concessa in caso di particolari esigenze aziendali o in presenza di una segnalazione. Se vengono installate telecamere con funzione audio nel luogo di lavoro è necessaria un’apposita segnaletica.

In ogni caso, le riprese possono essere salvate al massimo per 24 ore ad eccezione di week end e giorni festivi.

ATTENTO AI SISTEMI FAI DA TE: ECCO COSA SI RISCHIA

Chi utilizza un sistema di videosorveglianza con audio (inclusi microfoni nascosti) per controllare i dipendenti senza attenersi al “Codice in materia dei dati personali” (D. Lgs n. 196 del 30.06.2003) cosa rischia?

Innanzitutto, l’attività di monitoraggio viene bloccata e i dati raccolti risultano nulli, inutilizzabili.

Si rischiano sanzioni amministrative e penali, in particolare:

  • da 6.000 a 36.000 euro per omissione del cartello informativo;
  • tra i 20.000 ed i 120.000 euro per omessa o errata notificazione al Garante;
  • da 10.000 a 60.000 euro per cessione illecita delle informazioni raccolte;
  • reclusione da 6 a 24 mesi per danni causati dall’inosservanza delle norme nonché il risarcimento degli stessi;
  • Reclusione da 6 mesi a 3 anni per dichiarazione di falsità al Garante.

Francesco Ciano

4 Commenti.

  • […] L’impianto di allarme e di videosorveglianza deve essere installato da un professionista del […]

  • […] legislativa per approfondire il tema della sicurezza nei penitenziari in termini di sistemi di videosorveglianza (e non solo) gestiti dalla Polizia Penitenziaria e di intercettazioni in […]

  • Cosa si può fare per capire se le telecamere istallate dai vicini inquadrano immagini e registrano audio illecitamente su un luogo non pertinente ma nella proprietà di un’altra persona? Quale è la procedura se si ha il dubbio che si viene ripresi 24 ore su 24 perché la telecamera riprede le porte di ingresso delle case dei vicini?

  • Come faccio a dimostrare che la telecamera del vicino mi riprende illecitamente? Quale è la procedura che si segue per far controllare la liceità delle telecamere?