COME TENERE LE ARMI IN CASA: LEGGE N. 110/1975, ARMADIO BLINDATO E CHIAVI IN LUOGO SICURO

Come tenere le armi in casa? La custodia delle armi è un argomento delicato, soprattutto quando le armi in questione sono detenute da più componenti all’interno di un nucleo familiare (padre/figlio, moglie/marito).

Come bisogna conservare le armi che appartengono a soggetti diversi che fanno parte della stessa famiglia e coabitano? Rispondiamo a questa domanda indipendentemente dal motivo per cui si detengono armi in casa (legittima difesa, passione, caccia, tiro a segno).

In casi del genere, bisogna attenersi al principio di diligente custodia secondo cui l’autorità di Pubblica Sicurezza dispone l’obbligo di custodia separata dei vari proprietari delle armi. Ciò comporta l’obbligo di acquistare due o più armadi blindati o casseforti per questioni di sicurezza.

Cosa dice la legge in merito?

COME TENERE LE ARMI IN CASA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento corrisponde agli artt. 20 e 20bis della Legge n. 110/1975.

L’art. 20 stabilisce che la custodia delle armi da sparo comuni deve essere garantita con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. L’obiettivo è duplice: da una parte, ostacolare eventuali furti lì dove viene custodita l’arma, dall’altra, evitare l’accesso e il possesso dell’arma da parte di altre persone in mancanza di controllo da parte del legittimo proprietario. Questo concetto di diligente custodia è stato ribadito dalla Corte di Cassazione.

Lo stesso art. 20 dispone che chi è autorizzato alla raccolta/collezione di armi o esercita attività professionale in materia di armi o di esplosivi deve adottare sistemi antifurto e mantenerli efficienti in base alle modalità indicate dall’autorità di pubblica sicurezza.

Abbiamo poi l’art. 20bis che punisce coloro che consegnano un’arma tra quelle elencate nel 1° e 2° comma dell’art. 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici a minorenni, soggetti anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone che non possono maneggiarli. L’art. 20bis punisce anche chi non ricorre alle necessarie cautele nel custodire armi, munizioni ed esplosivi per impedire che i soggetti indicati nel 2° comma se ne impossessino agevolmente.

Anche quando le chiavi dell’armadio blindato vengono lasciate in un luogo non sicuro, si parla di incauta custodia di armi.

LA MANCATA CUSTODIA È UN REATO

L’omessa custodia di armi è un reato previsto dall’ex art. 20bis della Legge 18 aprile 1975 n. 110: più precisamente, è un reato di condotta e di pericolo in quanto il proprietario dell’arma non ha adottato le necessarie cautele per evitare che soggetti inesperti, incapaci, minori o tossicodipendenti possano impossessarsi dell’arma e delle munizioni.

Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 3530/2020), in sede di valutazione della diligenza di custodia delle armi, bisogna tenere conto anche delle modalità di conservazione delle chiavi della serratura di un armadio blindato in cui si trovano le armi stesse. Nascondere le chiavi sopra un armadio o in un vaso alla portata di altre persone, in un luogo non sicuro e al di fuori del controllo diretto del legittimo detentore dimostra scarsa cautela e inaffidabilità del proprietario nell’utilizzo delle armi. In tal caso, il legittimo detentore è responsabile di incauta custodia delle armi: le chiavi dell’armadio blindato devono essere tenute con sé o in un luogo non accessibile a nessuno.

A questo proposito, il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 2054, comma 3 del c.c., facendo un confronto con quanto prevede la giurisprudenza civile sulla circolazione dei veicoli. Se il proprietario lascia distrattamente le chiavi sul cruscotto dell’autoveicolo, la circolazione avviene, seppure senza il suo consenso, non contro la sua volontà.

COME TENERE LE ARMI IN CASA: SENTENZA 11334/2021 DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza n. 11334 – 24 marzo 2021 della Corte di Cassazione I Sez. penale un proprietario legittimo di tre pistole, fucili e munizioni è stato condannato al pagamento di un’ammenda di 200 euro ed alla confisca delle proprie armi.

Durante un controllo da parte dei Carabinieri, al soggetto veniva contestata la mancata diligenza nella custodia delle armi tenute presso la propria abitazione. Erano nell’immediata disponibilità del proprietario e, potenzialmente, accessibili a chiunque.

Nell’abitazione non c’era un impianto di allarme ma, in compenso c’erano porte con serratura e la porta di ingresso dotata di sbarra che, secondo il soggetto, impediva l’accesso a persone non autorizzate, nonché inferriate alle finestre. Vivendo da solo, la casa era frequentata all’epoca dei fatti solo dai figli maggiorenni e titolari di licenza di porto d’armi, quindi non inesperti. In questo modo, secondo lui avrebbe adottato le dovute misure per una corretta custodia delle armi. Risposta sbagliata.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Durante il controllo delle Forze dell’Ordine, le armi in questione erano riposte dietro la porta d’ingresso della camera da letto, su mensole, al lato del letto, in un comodino e in un cassetto della cucina senza alcun sistema di chiusura, neanche una serratura.

Non basta adottare sistemi antifurto per adempiere pienamente al dovere di diligenza nella custodia di armi e munizioni anche se i sistemi di sicurezza sono obbligatori per certe categorie come collezionisti di armi o rivenditori autorizzati. Occorre impedire l’appropriazione e l’accesso indebito non solo da parte di malintenzionati ma anche di familiari, amici ed abituali frequentatori della casa.

Nel caso preso in esame, secondo il tribunale adottare cancelli con serratura, sbarre e catenacci alle porte non è sufficiente ad evitare il pericolo di accesso alle armi da parte di terzi inesperti.

La Cassazione ritiene custodite diligentemente le armi risposte in un luogo nascosto, non individuabile da altre persone, in un luogo chiuso all’interno dell’abitazione che non permette l’accesso indiscriminato a chiunque frequenti la casa.

Le armi, per legge, devono essere chiuse in una cassaforte costruita nel pieno rispetto delle normative vigenti, posizionata in un luogo che non consenta tentativi di scasso o di asporto della stessa.

NUMERO MASSIMO DI ARMI CONSENTITO, LICENZE NECESSARIE

Ai sensi del DL 104/2018, il numero massimo di armi che si possono detenere in casa in base alla tipologia è il seguente:

  • 3 armi da fuoco comuni;
  • 12 armi sportive corte o lunghe;
  • 8 armi da collezione (antiche, rare, artistiche);
  • Numero illimitato di armi bianche, di fucili da caccia e carabine (come indicato nell’art. 13 del d.l. 157/1992).

Secondo l’art. 97 TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), riguardo alle munizioni si possono detenere fino a:

– 200 cartucce per armi comuni;

– 1.500 cartucce per fucili caccia;

– 5 kg di polveri da sparo.

Chi necessita di possedere più armi di quelle consentite dalla legge deve ottenere una licenza di deposito speciale che viene rilasciata dal prefetto. E’ possibile ottenerla in caso di specifiche motivazioni legate ad attività professionali e sportive.

In base alle diverse tipologie di armi, occorre richiedere specifici permessi classificati in base agli utilizzi:

  • Nulla osta;
  • Licenza di porto d’armi;
  • Licenza sportiva;
  • Licenza di caccia;
  • Licenza di collezione.