VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO A DISTANZA DEI DIPENDENTI: PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

Di recente, con Provvedimento n. 178 del 12 maggio 2022, il Garante Privacy ha sanzionato un’azienda. L’ordinanza di ingiunzione nei confronti di questa impresa è scattata in quanto l’azienda utilizzava un sistema di videosorveglianza per il controllo a distanza dei dipendenti durante l’attività senza rispettare affatto le procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970).

Ogni azienda deve adeguarsi agli obblighi di legge tenendo conto di quanto stabilisce il GDPR.

Prima di entrare nel vivo del focus (videosorveglianza e controllo a distanza dei dipendenti), ricordiamo le disposizioni e le regole da rispettare ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento europeo 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018) e dello Statuto dei Lavoratori, nonché gli accorgimenti pratici cui le aziende devono attenersi nel controllare a distanza l’attività dei lavoratori dipendenti.

VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO A DISTANZA DEI DIPENDENTI: ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

Il recente provvedimento del Garante è un buon pretesto per ricordare cosa stabilisce di preciso l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), ovvero regole che l’azienda sanzionata non ha rispettato.

L’art. 4 (Impianti audiovisivi) dello Statuto dei lavoratori si suddivide in tre commi.

Nel primo comma viene stabilito che gli impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti possono essere utilizzati soltanto per:

  • Esigenze organizzative e produttive;
  • Tutela del patrimonio aziendale;
  • Sicurezza del lavoro.

E’ possibile installarli previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Per le imprese con unità produttive dislocate in varie province della stessa Regione o in più Regioni, c’è un’alternativa: il suddetto accordo può essere stipulato da associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. In mancanza di questo accordo, gli impianti si possono installare dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (sede territoriale o, in caso di più sedi dell’impresa, sede centrale dell’Ispettorato).

Il secondo comma stabilisce che quanto riportato nel primo comma non si applica né agli strumenti di registrazione di accessi e presenze né agli strumenti impiegati dal lavoratore durante la sua attività lavorativa.

Nel terzo comma si specifica che i dati raccolti dagli impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo si possono utilizzare per qualsiasi scopo connesso al rapporto di lavoro a patto che il lavoratore sia adeguatamente informato riguardo alle modalità d’uso di questi strumenti ed all’effettuazione dei controlli.

Tutto questo nel rispetto delle disposizioni relative al D.Lgs. n. 196 – 30 giugno 2003 con gli aggiornamenti dell’art. 23, co. 1, D. Lgs. n. 151 – 14 settembre 2015 e dell’art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 185 – 24 settembre 2016.

VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO A DISTANZA DEI DIPENDENTI: ACCORGIMENTI PRATICI PER LE AZIENDE

La recente decisione del Garante costituisce un’importante occasione per ricordare quali sono gli accorgimenti pratici cui le aziende devono attenersi nel controllare a distanza l’attività dei lavoratori tramite l’uso di sistemi di videosorveglianza.

In particolare, è importante ricordare 4 punti:

  1. Le telecamere per il controllo a distanza dei lavoratori vanno installate nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei Lavoratori (di cui abbiamo appena trattato) richiamato dall’art. 114 (Garanzie in materia di controllo a distanza) del D.lgs. n. 196/2003 (come novellato dal decreto legislativo n. 101/2018);
  2. L’obbligo di conformarsi all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non viene meno per il fatto che i lavoratori siano informati singolarmente della presenza dell’impianto e che abbiano sottoscritto l’informativa;
  3. Il consenso all’installazione di impianti di videosorveglianza dato dai singoli dipendenti non può sostituire la necessaria procedura con le rappresentanze sindacali o, in alternativa, con l’autorità pubblica;
  4. Nei luoghi di lavoro – tranne qualche eccezione – il consenso non rappresenta una base giuridica idonea per il trattamento dei dati personali dei lavoratori dipendenti. Tale concetto è ribadito sia dal Garante Privacy italiano sia dall’EDPB (Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del GDPR/Regolamento UE 2016/679 e Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video).

IRREGOLARITÀ ALL’INTERNO DI UN’AZIENDA: L’ISTRUTTORIA DEL GARANTE

Il provvedimento emesso dal Garante per la privacy n. 178 – 12 maggio 2022 riguarda un’ordinanza di ingiunzione nei confronti di un’impresa individuale

Nel corso dell’esecuzione di controlli effettuati dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza effettuati il 15 dicembre 2021, sono emerse alcune irregolarità. E’ stata riscontrata la presenza di 14 telecamere attive posizionate all’interno ed all’esterno della sede operativa dell’azienda. Il sistema di videosorveglianza poteva effettuare anche un controllo a distanza dei lavoratori.

Il guaio è che le telecamere sono state installate senza considerare affatto le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ovvero senza aver attivato le procedure previste dallo Statuto. In base agli accertamenti effettuati, il Garante ha individuato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento e dell’art. 114 del Codice. In particolare, l’art. 5 (par. 1, lett. a del GDPR) stabilisce che i dati personali devono essere trattati in modo corretto, lecito e trasparente nei confronti dell’interessato. Secondo il principio di liceità, il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo è lecito se risulta conforme alla normativa di settore, quindi al Regolamento ed all’art. 114 del Codice che stabilisce l’osservanza delle procedure previste dall’art. 4 della Legge 300 – 20 maggio 1970.

AZIENDA SANZIONATA CON PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

Nella fattispecie esaminata dal Garante, l’Autorità ha ribadito quanto abbiamo già spiegato riguardo alle disposizioni dell’art. 4 della Legge n. 300 – 1970.

Il sistema di sorveglianza nei luoghi di lavoro per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti può essere attivato ed utilizzato per esigenze organizzative e produttive, per la tutela del patrimonio aziendale e per la sicurezza del lavoro.

E’ necessario ed inevitabile installare l’impianto solo dopo la stipulazione di un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o, in alternativa, dopo il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro. Tale procedura di garanzia è obbligatoria, fondamentale, necessaria per poter installare telecamere per il controllo dei dipendenti.

Perciò, ai sensi dell’art. 58 (par. 2, lett. i) del GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha ordinato all’azienda il pagamento di 3.000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per il trattamento dei dati personali effettuato in violazione delle procedure suddette.

VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI DIPENDENTI: IL CONSENSO DEI LAVORATORI NON SOSTITUISCE LA LEGGE

Il Provvedimento n. 178/2022 del Garante contiene un messaggio significativo e molto importante in quanto conferma un concetto chiaro. Il consenso dei singoli lavoratori all’installazione di sistemi di videosorveglianza non può sostituire le procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e non ‘salva’ il datore di lavoro che installa telecamere in violazione della legge.

Per gli impianti di videosorveglianza installati a scopo di controllo a distanza dei lavoratori, tutte le imprese hanno l’obbligo di rispettare le regole dettate dalla legge in materia di data protection seguendo le indicazioni fornite dal Garante.

Fonte: cybersecurity360.it