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FURTI IN ALBERGO: CHI NE RISPONDE, RISARCIMENTO, PIÙ SICUREZZA NEGLI HOTEL
All’ennesima notizia di cronaca sui furti in albergo che interessano diverse città italiane ci siamo decisi ad approfondire l’argomento.
Si fa tanto per proteggere la propria casa dai ladri installando sistemi di sicurezza e antintrusione di ultima generazione per, poi, ritrovarsi vittime dei topi d’albergo durante le vacanze.
Tra i fatti di cronaca più recenti, ricordiamo i furti avvenuti in alcuni hotel di Cervinia (Aosta): i ladri hanno portato via le cassette di sicurezza dove vengono custoditi i contanti. Sono riusciti ad entrare senza essere visti nelle strutture alberghiere.
In caso di furto in hotel, chi risarcisce il cliente derubato? L’albergatore è responsabile? Se i beni sottratti nell’albergo non sono custoditi nella cassaforte o cassetta di sicurezza a chi spetta pagare il risarcimento del danno? E se, invece, sono custoditi nella cassaforte cosa fare in caso di furto?
Per rispondere a queste domande, bisogna fare riferimento agli articoli dal 1783 al 1786 del Codice civile.
FURTI IN ALBERGO: SE SPARISCE UNA BORSA ALL’INTERNO DELL’HOTEL NE RISPONDE L’ALBERGATORE?
Iniziamo ad approfondire l’argomento riportando quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11193/2021 del 28 aprile 2021.
Secondo la Suprema Corte se sparisce un oggetto del cliente all’interno dell’hotel la responsabilità è dell’albergatore. E non è detto che, al momento di pagare il risarcimento del danno, debba necessariamente intervenire l’assicurazione sottoscritta dall’hotel.
Il caso preso in esame riguardava una coppia di turisti brasiliani che soggiornava in un hotel di Milano. Durante la colazione, è sparita la borsa della donna contenente cellulare, denaro e macchina fotografica. La coppia ha chiesto il risarcimento all’albergatore e la Corte d’Appello ha accolto il ricorso confermando la responsabilità del gestore dell’hotel a cui è stato chiesto il risarcimento di 3.500 euro in quanto il furto si è verificato all’interno della struttura alberghiera senza alcun concorso di colpa o negligenza da parte della vittima.
Se sparisce una borsa dal ristorante o dal bancone della reception l’assicurazione non può rispondere del furto in quanto la copertura riguarda soltanto la custodia dei valori in cassaforte, armadio o cassetta di sicurezza. Di conseguenza, in casi del genere il risarcimento deve essere versato dall’albergatore.
I CARTELLI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DELL’HOTEL IN CASO DI FURTI HANNO VALORE LEGALE?
Negli hotel vengono solitamente apposti cartelli che avvisano: “La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze o non lasciati in custodia“.
Questi cartelli hanno valore legale?
Non hanno valore giuridico nei casi in cui si determini la responsabilità dell’albergatore.
Si tratta, quindi, di comunicazioni unilaterali che, di fatto, non hanno alcun valore legale.
L’art. 1786 stabilisce che sono nulli i patti o le dichiarazioni che tendono a limitare o ad escludere preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
FURTO IN HOTEL: RESPONSABILITÀ LIMITATA DELL’ALBERGATORE
L’albergatore è responsabile di tutte le cose portate in hotel dal cliente elencate nell’art. 1783 del codice civile ovvero che:
– si trovano in hotel durante il soggiorno del cliente: nella sua camera ma anche nella hall dell’albergo, nei magazzini, parchi, giardini, piscine;
– sono prese in custodia dal personale dell’albergo o dall’albergatore nel periodo in cui il cliente dispone della camera;
– sono in custodia in hotel (fuori o dentro l’albergo) in un ragionevole periodo di tempo precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone della camera (per esempio, un bagaglio lasciato qualche ora prima o dopo il check-out).
In questi casi, si parla di responsabilità ‘limitata’ dell’albergatore. E’ responsabile di un eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione di oggetti portati dal cliente ed è tenuto a risarcire il danno fino a 100 volte la tariffa giornaliera della stanza d’albergo, non oltre. Quindi, se la camera d’albergo ha un costo di 50 euro a notte, sarà tenuto a pagare un risarcimento massimo di 5.000 euro.
Per ottenere il risarcimento, il cliente dovrà provare non solo che è stato commesso il furto ma l’effettivo valore dei beni rubati fornendo fatture, scontrini, perizie (in quest’ultimo caso, se si tratta di oggetti di valore).
FURTI IN ALBERGO: QUANDO LA RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE È ILLIMITATA
In certi casi, la responsabilità dell’albergatore è illimitata (in base all’art. 1784 c.c.) se si verifica un furto ai danni del cliente.
Succede se:
– il cliente ha dato in custodia gli oggetti all’albergatore o personale dell’hotel da conservare in cassaforte. Nel consegnare gli oggetti in custodia, il cliente deve fornire una descrizione precisa degli stessi: non basta dire orologio se si tratta di un Rolex e se si consegna un portafoglio bisogna specificare esattamente cosa contiene;
– il personale dell’albergo o il direttore si rifiutano di custodire beni che sono obbligati ad accettare come contanti, carte di credito, oggetti di valore. Tuttavia, l’albergatore o la direzione possono rifiutare di custodire oggetti pericolosi (infiammabili, sostanze tossiche), ingombranti come una moto o di estremo valore, soprattutto se la struttura alberghiera non dispone di locali e servizi di sorveglianza adeguati. La normativa sul deposito in albergo non si applica ai veicoli ed agli animali vivi. Se il cliente parcheggia la propria auto nel garage dell’albergo si applica la disciplina sul deposito in genere (art. 1766 c.c.);
– il furto è avvenuto per colpa del titolare dell’albergo, dei collaboratori o familiari: ad esempio per mancata vigilanza sulle chiavi delle camere, anche se il cliente non affida i beni in custodia all’albergatore (art. 1785-bis del Codice Civile).
Tutti questi principi di responsabilità si applicano non soltanto agli hotel ma agli stabilimenti balneari, case di cura, bar, ristoranti, discoteche, palestre, ecc.
C’è da sottolineare che tali norme si applicano a tutti i turisti che subiscono un furto in albergo e che si trovino in uno dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione europea firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
FURTI IN ALBERGO: QUANDO L’ALBERGATORE NON È RESPONSABILE
L’art. 1785 del codice civile prevede tre ipotesi secondo cui l’albergatore non è responsabile degli oggetti del cliente (consegnate o meno dallo stesso) se dimostra che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti a:
– colpa del cliente (come pure di chi lo accompagna o si reca a fargli visita): ad esempio, se lascia incustoditi effetti personali negli spazi comuni (bar, hall, ristorante);
– causa di forza maggiore, impossibile da prevedere o fronteggiare, un evento estremo come rapina a mano armata, alluvione, terremoto;
– natura e qualità estrinseche del bene (vizi ignoti all’albergatore e legati a circostanze completamente estranee all’attività alberghiera).
In questi casi, all’albergatore spetta l’onere di provare l’incauta custodia del bene rubato da parte del cliente, quindi la sua negligenza.
Consigliamo di non lasciare mai in camera denaro o altri oggetti di valore.
COSA FARE IN CASO DI FURTO IN ALBERGO
Il cliente vittima di furto in albergo ha l’obbligo di denunciare il fatto senza ritardo ingiustificato all’albergatore, altrimenti non potrà avvalersi del diritto al risarcimento. Dovrà provare che il furto sia stato effettivamente commesso e documentare il valore degli oggetti sottratti attraverso fatture, scontrini, garanzie o perizie (se si tratta di oggetti di valore).
Se ha consegnato i beni in custodia all’albergatore facendo una descrizione dettagliata sarà più facile, con la ricevuta di consegna, provarne il valore.
Occorrerà presentare tempestivamente denuncia in forma scritta al direttore dell’albergo tramite lettera raccomandata A/R e, successivamente, alle Forze dell’Ordine.
Dopo aver sporto denuncia di furto, potrà richiedere in forma scritta all’hotel il risarcimento danni.
Se il cliente in questione è un turista italiano che si reca all’estero e il valore degli oggetti rubati, smarriti o deteriorati è consistente, dovrà mettersi in contatto con il Consolato italiano.
In caso di furto in albergo non dovuto a sua colpa, il cliente ha diritto di ottenere il risarcimento del danno. Se, nonostante la richiesta, non dovesse ricevere alcun risarcimento, dovrà agire per vie legali allo scopo di far valere i propri diritti.
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