SICUREZZA DELLE MACCHINE: MARCATURA CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’INAIL ha pubblicato un documento importante. Il documento in questione (“Certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Manuale operativo”) riguarda la sicurezza delle macchine e la direttiva 2006/42/CE. Si sofferma sulla sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato secondo la normativa europea.

In questo focus, ne approfondiamo i punti chiave: dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, accreditamento ed organismi notificati.

SICUREZZA DELLE MACCHINE: MANUALE INAIL 2016-2018

Il manuale di cui trattiamo in questo focus è stato predisposto nell’ambito del progetto Bric Inail ID26 del Piano delle attività di ricerca Inail 2016-2018. Il titolo per esteso di questo manuale è “Definizione di linee guida innovative, basate sullo stato dell’arte attuale, ai fini della progettazione, costruzione, certificazione e bonifica di macchine, attrezzature e ambienti di lavoro a basso rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori”.

L’obiettivo del progetto è definire le tecniche e le procedure più adeguate da utilizzare in vari ambiti al fine di ridurre il rischio di esposizione a rumori e vibrazioni per i lavoratori dipendenti.

Il progetto Bric Inail ID26 ha focalizzato l’attenzione su tre particolari settori oggetto di studio:

Per ogni settore, sono state effettuate analisi, sperimentazioni e simulazioni.

I manuali prodotti dal progetto INAIL si rivolgono non soltanto a tecnici altamente qualificati ma anche a personale di vari livelli (costruttori, progettisti, datori di lavoro, utilizzatori di apparecchiature e macchine, tecnici dei servizi di prevenzione delle Asl, responsabili della sicurezza, ecc.).

In dettaglio, per il manuale sulla Certificazione acustica e vibratoria delle macchine, il documento INAIL offre un quadro generale legislativo e normativo, delle procedure per la certificazione, nonché un approfondito censimento delle norme UNI, EN, ISO insieme alla manualistica ed altre norme internazionali adottate nel settore.

Questo manuale si focalizza sugli aspetti legati alla certificazione delle macchine: fornisce un’immediata operatività agli addetti industriali ed aziendali, ai loro consulenti. Permette di consultare le schede tecniche riferite alle norme censite dando una visione d’insieme di tutte le norme applicabili per ogni settore in merito a rumore e vibrazioni.

Chi, invece, fosse interessato al tema sul rischio di esposizione e relativi obblighi del datore di lavoro dovrà consultare la manualistica presente nel sito Inail e nel Portale agenti fisici (PAF).

Questo prezioso manuale rappresenta uno degli strumenti operativi per ridurre i rischi di cui al comma 3ter del d.lgs. 81/2008. Una volta implementato il database su supporto informatico, si potranno effettuare specifiche ricerche per le principali tipologie di attrezzature e macchine. Sarà, dunque, possibile individuare le caratteristiche e le differenze.

Scopo numero uno: indirizzare l’utente verso scelte oculate per ogni tipo di macchina.

SICUREZZA DELLE MACCHINE: DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ, MODELLI E OBBLIGHI

Il documento Inail ricorda che il produttore (o un suo rappresentante autorizzato) deve stilare e firmare una dichiarazione UE di conformità (secondo la procedura di conformità indicata dalla normativa UE), prima di commercializzare il prodotto.

Nella dichiarazione UE di conformità si attesta che il prodotto soddisfa tutti i requisiti richiesti: con questo documento il produttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto. La dichiarazione va fatta utilizzando il modello contenuto nell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE (oppure un modello allegato alla normativa UE di settore).

Deve contenere precise informazioni come segue:

  • numero di identificazione del prodotto (unico oppure numero di lotto, serie, tipo);
  • conferma di responsabilità esclusiva del fabbricante riguardo alla dichiarazione;
  • nome e indirizzo del produttore o di un suo rappresentante autorizzato che firma e presenta la dichiarazione;
  • informazioni aggiuntive per identificare il prodotto e consentirne la tracciabilità;
  • normativa UE relativa alla dichiarazione, altre norme o specifiche tecniche (anche nazionali) da riportare in modo preciso, chiaro e completo;
  • nome e numero identificativo di un eventuale organismo notificato coinvolto nella valutazione di conformità;
  • classe, categoria ed altri dati aggiuntivi necessari;
  • data di rilascio della dichiarazione, firma e titolo della persona autorizzata.

Uno stesso prodotto potrebbe implicare diversi atti di armonizzazione dell’UE: in tal caso, l’interessato può presentare una dichiarazione di conformità unica contenente tutti gli atti applicabili al prodotto.

ACCREDITAMENTO ED ORGANISMI NOTIFICATI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Abbiamo accennato agli organismi notificati designati dalle autorità nazionali per effettuare la valutazione di conformità secondo la normativa di armonizzazione dell’UE quando serve l’intervento di terze parti indipendenti. L’organismo non può essere il produttore, un suo rappresentante autorizzato oppure un fornitore o concorrente commerciale né deve aver fornito pareri o consulenze riguardo alla progettazione, realizzazione commercializzazione o manutenzione del prodotto in questione.

Ogni Stato membro dell’UE deve nominare un’autorità responsabile della valutazione, notifica e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità. Questa autorità (ente di accreditamento) si assume la piena responsabilità riguardo alla competenza dei suddetti organismi.

L’accreditamento viene effettuato nel rispetto delle norme EN ISO/IEC 17000 da organismi riconosciuti a livello nazionale e membri della EA (cooperazione europea per l’accreditamento). Questa valutazione tecnica (non obbligatoria) della competenza dell’organismo di valutazione della conformità necessita di notifica.

Gli Stati membri possono effettuare direttamente la valutazione senza l’intervento di organismi di notifica.

Per garantire imparzialità e competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, le autorità nazionali che effettuano la valutazione senza accreditamento dovrebbero quantomeno fornire informazioni accurate e complete sulle modalità di valutazione dell’organismo candidato alla notifica.

MARCATURA CE: INDICATORE DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME UE DEI PRODOTTI

Pur essendo un indicatore essenziale della conformità alle norme UE del prodotto, la marcatura CE non costituisce una prova assoluta. La marcatura CE indica la conformità a tutti i requisiti previsti dalla normativa europea, anche se il prodotto non è stato realizzato nell’UE. E’ un’informazione fondamentale per le autorità degli Stati membri e per tutti gli stakeholders (parti interessate come i distributori).

E’ sicuramente importante perché consente la libera circolazione dei prodotti all’interno del mercato europeo (SEE), di certi Paesi EFTA (European Free Trade Association) e della Turchia.

Non è possibile, comunque sia, limitare la commercializzazione nel mercato europeo di prodotti a marchio CE a meno che il provvedimento non scaturisca da una prova della mancata conformità dei prodotti. 

Per i prodotti che prevedono la marcatura CE, quest’ultima generalmente deve essere apposta in modo ben visibile, leggibile e indelebile sul prodotto stesso o sulla piccola targa segnaletica. In alternativa, se il prodotto non lo consente, può essere apposta sui documenti di accompagnamento o sull’imballaggio.

Una volta che ha apposto la marcatura CE, il produttore si dichiara l’unico responsabile della conformità a tutte le norme europee, indipendentemente dall’intervento o meno di un ente terzo per la valutazione.

Se un distributore, importatore o altro operatore commercializza il prodotto con il suo nome o marchio o se modifica il prodotto stesso, la responsabilità giuridica della conformità e della marcatura CE (che, in precedenza, era del produttore) passa a lui. In questo caso, dovrà disporre delle necessarie informazioni inerenti alla progettazione e fabbricazione del prodotto per poter apporre la marcatura CE.

Fonte: puntosicuro

Francesco Ciano
Francesco CIANO