FURTI IN SPIAGGIA: AGGRAVANTI, COSA SI RISCHIA E PERCHÉ È IMPORTANTE DENUNCIARE

E’ tempo di vacanze, il sole splende sul mare, lo stress si scioglie tra tuffi e gelati e i ladri continuano a fare il loro sporco lavoro. I furti in spiaggia non sono mai passati di moda e, purtroppo, non c’è modo di custodire i propri effetti personali oltre all’ombrellone quando scatta la voglia di tuffarsi in mare o di fare una passeggiata sulla riva.

Borse, zaini, cellulari, orologi, portafogli, occhiali rimangono incustoditi e diventano facile preda dei ladri. Bastano pochi secondi per impossessarsi di tutto e scappare e, in genere, per le vittime dei furti in spiaggia è impossibile recuperare la refurtiva. Nei lidi, il controllo è supportato dalle telecamere di sorveglianza e dai bagnini; nelle spiagge libere il rischio di essere derubati cresce.

I ladri colti in flagranza di reato o identificati per qualche fortunata circostanza cosa rischiano?

Quali sono le pene previste per il furto in spiaggia?

FURTI IN SPIAGGIA: LE AGGRAVANTI

Per tutti i reati, sono previste aggravanti comuni (art. 61 del Codice penale), ma per il furto l’art. 625 del Codice penale elenca circostanze aggravanti specifiche che aumentano la pena base.

Ecco quali sono:

  • Portare con sé armi o narcotici pur senza farne uso;
  • Utilizzare mezzi fraudolenti o usare violenza sulle cose;
  • Commettere il furto con destrezza (particolare abilità del ladro);
  • Rubare con 3 o più complici, ma anche uno solo che sia travisato o finga di essere un pubblico ufficiale;
  • Rubare i bagagli dei viaggiatori negli scali o banchine, stazioni, esercizi di somministrazione di cibi e bevande, alberghi;
  • Sottrarre oggetti in uffici, edifici pubblici oppure esposti “per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede”;
  • Commettere il reato sui mezzi di trasporto pubblico;
  • Derubare persone che escono da uffici postali o banche oppure che prelevano denaro agli sportelli automatici;
  • Rubare tre o più capi di bestiame, animali bovini o equini.

FURTI IN SPIAGGIA: QUALI AGGRAVANTI PER LA CORTE DI CASSAZIONE?

Tra le circostanze aggravanti che abbiamo elencato, quella più frequente è la minorata difesa’ riferita al fatto che il ladro approfitta del luogo e tempo che ostacolano la protezione dei beni. Un’aggravante speciale è l’esposizione alla pubblica fede’: chi lascia incustoditi i beni per andare a fare il bagno li espone inevitabilmente all’eventuale sottrazione da parte dei ladri.

Nella recente sentenza n. 23940 dell’8 giugno 2022 (depositata il 22 giugno 2022), la Cassazione Penale Sez. IV ha ritenuto applicabile sia la minorata difesa sia l’esposizione dei beni alla pubblica fede.

I giudici hanno escluso l’aggravante della destrezza in quanto viene a mancare, nella condotta del ladro, sveltezza, agilità ed astuzia finalizzate ad aggirare l’attenzione della vittima visto che la donna si è allontanata volontariamente dall’ombrellone.

Nel caso in questione, il ladro aveva sottratto orologio d’oro, portafogli e telefono cellulare rimasti incustoditi sotto l’ombrellone dalla proprietaria che si era allontanata per fare un tuffo in mare. Pertanto, il furto pluriaggravato commesso è stato punito con una pena più elevata.

I giudici della Cassazione hanno riconosciuto, in tal caso, l’esposizione della cosa per necessità o consuetudine o destinazione alla pubblica fede allorquando il ladro ruba effetti personali ai bagnanti in spiaggia. I magistrati hanno richiamato questo principio perché rientra nella pratica di fatto e nelle abitudini sociali lasciare gli oggetti incustoditi in spiaggia abbandonandoli momentaneamente per fare un tuffo in mare.

Oltretutto, viene riconosciuto anche che il malvivente ha approfittato di una circostanza tale da ostacolare la difesa privata (‘minorata difesa’) in quanto in spiaggia è normale che vi siano condizioni oggettive tali da agevolare il compimento del reato di furto.

LA PENA PER IL FURTO AGGRAVATO

Il reato di furto semplice (art. 624 c.p.) è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una multa compresa tra i 154 ed i 516 euro. E’ previsto l’arresto in flagranza, quando il ladro viene sorpreso mentre compie il reato o subito dopo.

Per i furti in abitazione ed i furti con strappo di mano o di dosso alla persona (scippi, art. 624 bis c.p.) è prevista la reclusione da 1 a 6 anni ed una multa da 309 a 1.032 euro.

Per i casi di furto monoaggravato (con una sola circostanza aggravante) è prevista la reclusione da 2 a 6 anni ed una sanzione da 927/1.500 euro mentre per il furto pluriaggravato (due o più aggravanti) la reclusione sale da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni e la multa da 206 a 1.549 euro.

Il furto relativo al caso esaminato dalla Cassazione è pluriaggravato visto che le circostanze aggravanti rilevate sono due: ‘minorata difesa’ ed ‘esposizione alla pubblica fede’ come già detto. L’imputato è stato punito con una multa fino a 1.500 euro e la reclusione fino a 6 anni.

FURTO IN SPIAGGIA: COME SPORGERE DENUNCIA

Un bagnante vittima di furto in spiaggia cosa deve fare?

Deve sporgere querela alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri). Non può, di certo, chiedere il risarcimento al gestore dello stabilimento balneare in quanto non è ritenuto responsabile per la condotta di terzi.

Il più delle volte, è difficile recuperare gli oggetti rubati ma è importante fare la denuncia presso le autorità descrivendo i beni rubati e l’accaduto se non altro per impedire che alcuni degli oggetti vengano usati per mettere a segno altri reati: ad esempio, usare i documenti per furti d’identità o il cellulare per fare telefonate legate ad altri crimini e che potrebbero essere intercettate.

Dopo la denuncia, verranno aperte le indagini: senza testimoni o prove fotografiche sarà difficile, se non impossibile, risalire al ladro e identificarlo.

Riuscendo a identificare il suo volto, il ladro potrà essere sottoposto a processo penale e condannato.

FURTO DI SABBIA DALL’ARENILE: AGGRAVANTE

Cosa succede se si ruba la sabbia o ghiaia dall’arenile o dal letto di un fiume?

Questo particolare furto comporta l’applicazione dell’aggravante della cosa destinata alla pubblica utilità e dell’esposizione alla pubblica fede (art. 625, co. 1, n. 7 c.p.).

Sottraendo sabbia dalla spiaggia si lede la pubblica utilità o fruibilità dei lidi attraverso il danno idrogeologico all’arenile.

L’ha stabilito, con sentenza n. 11158/2019, la Corte di Cassazione. Ciascuno degli imputati sono stati condannati alla pena di 4 mesi di reclusione e 80 euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale.