VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI: ANALISI DELLE LINEE GUIDA GDPR

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 ovvero il GDPR (General Data Protection Regulation) la videosorveglianza è cambiata, inclusa la videosorveglianza nei condomini.

In questo focus, concentriamo il nostro interesse proprio sulla videosorveglianza nel condominio secondo le linee dettate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Come devono comportarsi il condominio, i singoli condomini, l’amministratore, le imprese di videosorveglianza che installano impianti e forniscono servizi ai condomini?

Rispondiamo a queste ed altre domande partendo da quella più ovvia.

VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI: COS’È, LE PRIME REGOLE DA RISPETTARE

Per ‘videosorveglianza di condominio’ s’intende l’installazione di telecamere che riprendono gli spazi comuni del condominio (ingresso, androne, accesso ai box, parcheggio comune, ecc.).

Non è consentito puntare le telecamere su beni di proprietà privata (né di terzi né appartenenti ai condomini) perché violerebbe non solo la privacy ma anche il confine dell’altrui proprietà. Cosa si rischierebbe in questo caso? Sanzioni penali (da sei mesi a quattro anni) per il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) che stabilisce quanto segue:

Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’abitazione altrui, in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

Le deliberazioni riguardo all’impianto di videosorveglianza da installare in un condominio devono essere approvate dall’assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti (+ 1/3 del valore dell’edificio, dei millesimi complessivi).

La videosorveglianza nei condomini deve essere dichiarata nel senso che deve essere affisso un cartello che avvisa della presenza di telecamere per dar modo a chi entra di decidere se accedere nell’area o meno.

UN CONDOMINO PUÒ INSTALLARE TELECAMERE PER MONITORARE LA SUA PROPRIETÀ SE…

Il singolo condomino può anche decidere di installare telecamere per proprio conto, ovvero per monitorare e riprendere la sua proprietà allo scopo di tutelarla da intrusioni, furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, aggressioni e quant’altro.

Posizionando le telecamere in modo corretto, con l’angolo di visuale che riprende soltanto la sua proprietà privata, l’installazione sarà lecita e non dovrà neanche apporre una segnaletica per avvisare della presenza di telecamere perché le riprese sono ad uso domestico. Gli altri condomini non potranno recriminare nessuna violazione della privacy.

Se, invece, il condomino installa un impianto di videosorveglianza non limitandosi alla sua proprietà bensì inquadrando spazi comuni del condominio, gli altri condomini dovranno intimargli di ridurre l’angolo di visuale alla sua sola proprietà privata.

In base alla normativa sulla privacy, non si può videosorvegliare un’area per controllare una persona monitorando costantemente le sue abitudini, spostamenti, contatti con altre persone perché questo comportamento integrerebbe il reato di interferenza illecita nella vita privata.

VADEMECUM DEL PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI

Con il Provvedimento del 18 maggio 2006 divenuto, successivamente, Provvedimento 10 ottobre 2013 e Vademecum del Palazzo‘ (che rinvia al Provvedimento dell’8 aprile 2010 ed alla riforma del condominio avvenuta con la legge 220/2012), il Garante ha trattato l’adeguamento del settore condominiale alla normativa della Privacy spiegando che:

  • È obbligatorio segnalare le telecamere di videosorveglianza con appositi cartelli;
  • Le registrazioni vanno conservate per un periodo non superiore a 24-48 ore. In caso di conservazione oltre i 7 giorni, è necessario presentare una verifica preliminare al Garante;
  • I dati raccolti (foto, riprese) vanno protetti con idonee e preventive misure di sicurezza per consentirne l’accesso soltanto a persone autorizzate (titolare, responsabile, altri incaricati al trattamento);
  • Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da monitorare (accessi, garage, ecc.) evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali, ecc.);
  • Il Titolare del trattamento dati personali (ed eventuali dati particolari) dei condomini e dei terzi (portiere, fornitori, ecc.) è il Condominio;
  • L’Amministratore (legale rappresentante del Titolare) può essere nominato Responsabile del trattamento dal Condominio in quanto esegue trattamenti di comunicazione di dati personali a terzi.

A PROPOSITO DEI CARTELLI CHE INDICANO LA PRESENZA DI VIDEOSORVEGLIANZA…

Nel mese di maggio scorso, la Corte di Cassazione ha sottolineato che è possibile e lecito installare telecamere sulle mura perimetrali esterne di palazzi e singole abitazioni puntate sulla strada pubblica.

Non commettono reato nei confronti di persone che vivono o lavorano nella stessa pubblica via i cittadini che le posizionano per tutelare la sicurezza dei loro beni, propria e dei familiari.

L’importante, per stare in regola con la legge, è apporre cartelli che avvisano della presenza del sistema di ripresa video e audio.

TITOLARE E RESPONSABILE DEI DATI: COSA CAMBIA CON IL GDPR

Con il GDPR chi intende trattare dati personali deve, innanzitutto, capire la finalità del trattamento e la base giuridica.

L’art. 6 del GDPR indica 6 diverse basi giuridiche: quelle che interessano il Condominio sono l’Obbligo di Legge e il Contratto. Il Consenso riguarda trattamenti con finalità di marketing.

Le basi giuridiche Obbligo di Legge e Contratto stabiliscono che il condomino è tenuto a fornire i suoi dati personali: il Titolare non dovrà, perciò, chiedere il consenso dell’interessato.

I dati particolari (salute, dati genetici e biometrici, origine razziale, opinioni politiche, ecc.) non possono essere trattati tranne eccezioni descritte nell’art.9 (paragrafo 2, lettere da a) a j) del GDPR). Un esempio di eccezione: per denunciare un sinistro all’assicurazione, il Titolare/Condominio può trattare il dato particolare sulla salute dell’interessato.

L’altra novità introdotta dal GDPR è la cosiddetta accountability ovvero responsabilizzazione.

Titolari e Responsabili del trattamento non possono più adottare misure minime di sicurezza o disciplinari standard. Devono compiere un esame approfondito della loro attività, finalità e impatto sul trattamento dei dati: ogni impianto privacy è personalizzato in base alle attività singole. Titolare e responsabile devono scegliere autonomamente modalità e misure tecniche e organizzative. Non saranno ‘protetti’ dall’adozione di misure minime di sicurezza: dovranno rispondere delle misure adottate in base al rischio che il proprio trattamento comporta per i dati personali degli interessati.

LINEE GUIDA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA N. 3/2019

Il 10 luglio 2019 il Super Garante europeo (Board) ha introdotto le Linee Guida sulla videosorveglianza n. 3/2019 la cui consultazione pubblica è terminata il 9 settembre scorso.

Si attende la pubblicazione del testo definitivo dal Super Garante europeo. Per ora, non possiamo fare altro che attenerci alla bozza.

Secondo il GDPR la videosorveglianza deve prevedere una necessità con documentata istruttoria. Occorre dimostrare le motivazioni delle delibere per l’adozione di uno strumento invasivo per la tutela della privacy dei condomini e di terzi che accedono al Condominio.

Il Condominio, in sostanza, deve produrre un fascicolo contenente denunce di furto o aggressione, foto degli atti vandalici subiti dai beni condominiali, fatture e documenti che comprovino le spese sostenute per riparare i danni. Dovrà rendere nota la finalità, dichiarare la base giuridica per eseguire l’installazione di un impianto di videosorveglianza. In tal caso, la finalità suggerita dal GDPR è la “Protezione della proprietà da furti, intrusioni o vandalismo”, mentre la base giuridica è il “Legittimo interesse”.

Riguardo al rapporto tra Condominio, Amministratore e Impresa di videosorveglianza la questione è delicata. Il paragrafo 50 delle Linee Guida spiega che la comunicazione dei dati raccolti attraverso la videosorveglianza rappresenta un trattamento a sé stante, con una sua base giuridica.

Nel paragrafo 54 si afferma che il terzo (l’impresa di videosorveglianza) che riceve i dati raccolti con la videosorveglianza deve individuare la base giuridica del ‘suo’ trattamento/ricezione dati.

Il paragrafo 56 spiega che la trasmissione di dati raccolti tramite videosorveglianza alla Polizia rappresenta un trattamento con base giuridica di Obbligo legale.

A CHI SPETTA L’OBBLIGO LEGALE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI?

Secondo l’art. 28 del GDPR l’assemblea condominiale non avrebbe più una scelta sulla nomina o meno dell’Amministratore quale Responsabile del trattamento dati per conto del Condominio.

Il responsabile del trattamento è tenuto ad accertarsi che le immagini vengano periodicamente cancellate considerando che possono essere conservate per 24/48 ore e fino ad un massimo di 7 giorni.

La nomina del responsabile avverrà durante l’assemblea, in fase di approvazione della delibera per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza.

L’Obbligo Legale per l’impianto di videosorveglianza spetta all’Amministratore?

No, chi esegue l’installazione dell’impianto di videosorveglianza diventa Responsabile del trattamento per conto del Titolare/Condominio. Il Responsabile, quindi, non può essere l’Amministratore ma l’impresa di videosorveglianza. Quest’ultima e il Condominio dovranno stipulare un contratto o atto giuridico ex art. 28 GDPR.

Nel caso in cui la videosorveglianza rientri nell’esecuzione della DPIA (Data Protection Impact Assessment, ovvero Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati) con nomina di un DPO (Data Protection Officer, Responsabile della Protezione dei Dati), l’Obbligo legale non deve essere attribuito al Condominio in quanto ad eseguire direttamente il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati non è il Titolare ma l’impresa di videosorveglianza. In questo caso, la videosorveglianza rientrerebbe tra i trattamenti previsti dal Provvedimento del Garante Privacy n. 467/2018.

Le Linee guida relative alla DPIA e al DPO adottate dal Board nel 2018 stabiliscono che è possibile e lecito attribuire l’obbligo di DPIA o nomina DPO soltanto al Titolare o al Responsabile, non ad entrambi.

All’atto dell’assegnazione dell’appalto, il Condominio dovrà chiedere all’impresa di videosorveglianza di dichiarare se ha svolto DPIA e nominato il DPO. In caso contrario, dovrà richiedere il motivo della sua scelta.

LINEE GUIDA RIFERITE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI: ALTRI DETTAGLI

Il condomino ripreso ha diritto di accedere soltanto alle riprese che ritraggono se stesso, non altre persone: lo specifica il paragrafo 91 delle Linee Guida e successive. Quindi, se l’interessato volesse accedere alle riprese di altri soggetti (ladri) dovrà chiedere al Responsabile (impresa di videosorveglianza) di trasmettere le immagini all’ufficio di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Commissariato) che sta seguendo la denuncia.

Il GDPR introduce una nuova segnaletica da apporre nelle aree monitorate.

Il nuovo cartello dovrà indicare:

  • l’identità del Titolare (Condominio) senza specificare nominativo e recapiti dell’Amministratore;
  • nominativo e contatti del DPO dell’impresa di videosorveglianza (nel caso venga nominato);
  • finalità della videosorveglianza (protezione da furti, intrusioni, aggressioni, vandalismo, ecc.);
  • base giuridica (Legittimo interesse del Titolare);
  • eventuale trasferimento dati ripresi all’estero (verso Paesi extra-UE) che non dispongono di decisioni di adeguatezza;
  • diritti dell’interessato (accesso, cancellazione dati) rinviando all’Informativa Privacy del Condominio.

LO SPIONCINO DIGITALE È LEGALE O NO?

Quella piccola telecamera digitale installata sul portone di ingresso (nota come spioncino digitale) che sostituisce il tradizionale occhiello deve essere utilizzato secondo certi criteri.

L’installazione è lecita se l’angolo di visuale (la zona video sorvegliata) non superi la normale angolatura del vecchio occhiello. Insomma, l’immagine visualizzata sullo schermo deve essere la stessa che si otterrebbe usando lo spioncino senza telecamera.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione Civile con sentenze n. 1766/2008 del 28.11.2007, n. 36032 dell’11.06.2008, n. 44156 del 21.10.2008, n. 8762/2013 del 16.10.2012 e n. 27847 del 30.04.2015.

Se lo spioncino digitale viene utilizzato per registrare immagini, si potrebbe rientrare nel reato di interferenza illecita nella vita privata.

Attendiamo le Linee guida definitive dal Super Garante europeo

per avere il quadro della situazione e… l’angolo di visuale più chiari.

Francesco Ciamo CEO di Più Sicurezza

Francesco Ciano

6 Commenti.

  • Chiara Aisa
    29 Maggio 2020 6:55

    Ciao
    Nel caso in cui la telecamera non funzionasse, o non è stata configurata tale da poter essere funzionante nonostante delibere e accettazione della stessa dal condominio ed è avvenuto un danno, atto vandalico nel parcheggio, più di uno da parte di altre auto nel corso delle settimane, credo ad opera di una persona che abita nel medesimo ns palazzo.
    In qst caso le telecamere dovevano essere funzionanti, ma al contrario nn è stato possibile accertarsi chi fosse il colpevole di tale atto.
    Un questi caso di chi è la responsabilità.di tale problema? Ammimistratore, o azienda che doveva effettuare l’installazione telecamera di videosorveglianza?

    Grazie

    • Buongiorno Aisa, innanzitutto bisognerebbe capire il motivo del mancato funzionamento. Una volta fatto ciò, bisogna capire c’è una responsabilità oggettiva e, nel caso, se perseguibile. Buona giornata.

  • Buongiorno Francesco, la verifica preliminare non esiste più, art 17 della 196/2003 è stata abrogato

  • stanislao villani
    1 Settembre 2020 11:27

    salve vorrei sapere in un condominio adibito a civili abitazione e a studi professionali quanti garanti ci possono essere e se mi menzionate la legge grazie

  • Luigi Riva
    17 Marzo 2021 9:25

    Buongiorno,
    sono proprietario in un condominio di un appartamento al piano terra con adiacente giardino di proprietà privata. Ho fatto installare un impianto d’allarme per protezione da eventuali furti e/o intrusioni illecite comprensivo di telecamere per la videosorveglianza applicate sulle pareti esterni del mio appartamento che riprendono esclusivamente la mia proprietà privata (ingresso pedonale, porta blindata, finestre e giardino di proprietà) senza appostazione di cartelli che indicano la videosorveglianza.
    L’Amministrazione del Condominio chiede la documentazione circa l’installazione effettuata sulla mia proprietà. E’ lecita tale richiesta, ed in base a quale norma? E se affermativo quale eventuale documentazione devo far produrre dall’installatore dell’impianto.
    Grazie.

    • Buongiorno,
      Se le videocamere riprendo la proprietà esclusiva non deve fornire nessuna documentazione all’amministratore. Le ricordo che riprendere le parti comuni è vietato. L’installatore deve rilascia la certificazione DM 37/08 dell’impianto.